Gas Fluorurati – Nuovo Reg. Europeo 517/2014 (abrogato Reg. 842/2006)

Nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L. 150/19 del 20.5.2014 è stato pubblicato il regolamento (UE) N. 517/2014 del 16 aprile 2014 sui gas fluorurati a effetto serra, che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 e si applica a decorrere dal 1° gennaio 2015

Il nuovo regolamento sui gas fluorurati a effetto serra che abroga il Regolamento (CE) n. 842/2006 non stravolge il quadro già vigente, ma estende l’ambito di applicazione della norma ad apparecchiature che utilizzano quantità considerevoli di gas fluorurati, ampliando i casi di tenuta del registro.

Il regolamento:

  • stabilisce disposizioni in tema di contenimento, uso, recupero e distruzione dei gas fluorurati a effetto serra e di provvedimenti accessori connessi;
  • impone condizioni per l’immissione in commercio di prodotti e apparecchiature specifici che contengono o il cui funzionamento dipende da gas fluorurati a effetto serra;
  • impone condizioni per particolari usi di gas fluorurati a effetto serra; e
  • stabilisce limiti quantitativi per l’immissione in commercio di idrofluorocarburi.

 

Rimangono comunque in vigore, sino ad eventuale abrogazione e sostituzione, i regolamenti attuativi del Regolamento (CE) n. 842/2006, come ad esempio il Regolamento (CE) n. 303/2008 che definisce i requisiti minimi della certificazione delle imprese e del personale che operano con gli f-gas per quanto concerne gli impianti di refrigerazione e di condizionamento.

 

Tra le modifiche principali che possono essere ricordate:

 

  1. Controlli delle perdite

Viene modificata la soglia di obbligatorietà delle visite periodiche e della compilazione del libretto di impianto con un nuovo parametro, basato sulle tonnellate di CO2 equivalente (ovvero il prodotto del peso dei gas a effetto serra in tonnellate metriche e del loro potenziale di riscaldamento globale) e non più sui limiti di quantità di FGas nel circuito. Gli operatori di tali apparecchiature provvedono affinché le apparecchiature siano controllate per verificare la presenza di eventuali perdite:, fino al 31 dicembre 2016 le apparecchiature contenenti meno di 3 kg di gas fluorurati a effetto serra o le apparecchiature ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti meno di 6 kg di gas fluorurati a effetto serra, non sono soggette a controlli delle perdite.

Gli operatori di tali apparecchiature tengono un registro che contiene le seguenti informazioni:

  • la quantità e il tipo di gas fluorurati a effetto serra;
  • le quantità di gas fluorurati a effetto serra aggiunti durante l’installazione, la manutenzione o l’assistenza o a causa di perdite;
  • se le quantità di gas fluorurati a effetto serra installati siano state riciclate o rigenerate, incluso il nome e l’indirizzo dell’impianto di riciclaggio o rigenerazione e, ove del caso, il numero di certificato;
  • le quantità di gas fluorurati a effetto serra recuperati;
  • l’identità dell’impresa che ha provveduto all’installazione, all’assistenza, alla manutenzione e, ove del caso, alla riparazione o allo smantellamento delle apparecchiature compreso, ove del caso, il relativo numero di certificato;
  • le date e i risultati dei controlli effettuati ai sensi dell’articolo 4, paragrafi da 1 a 3;
  • qualora l’apparecchiatura sia stata smantellata, le misure adottate per recuperare e smaltire i gas fluorurati a effetto serra.

I registri vanno tenuti dall’operatore o dall’impresa che svolge l’attività per almeno 5 anni.

 

  1. Certificazione

E’ previsto l’obbligo di certificazione delle persone fisiche che svolgono attività di

  • installazione, assistenza, manutenzione, riparazione o smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d’aria, pompe di calore fisse, e apparecchiature fisse di protezione antincendio, commutatori elettrici ma anche di celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero.
  • controlli delle perdite nelle apparecchiature fisse di condizionamento d’aria, pompe di calore fisse; apparecchiature fisse di protezione antincendio e celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero .
  • recupero di gas fluorurati a effetto serra da circuiti di raffreddamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d’aria fisso e di pompe di calore fisse, circuiti di raffreddamento di unità di refrigerazione di autocarri e rimorchi frigorifero, apparecchiature fisse contenenti solventi a base di gas fluorurati a effetto serra;
  • apparecchiature fisse di protezione antincendio e commutatori elettrici fissi.

 

Viene mantenuto l’obbligo di certificazione per le imprese che svolgono l’installazione, l’assistenza, la manutenzione, la riparazione o lo smantellamento delle apparecchiature di apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d’aria, pompe di calore fisse, e apparecchiature fisse di protezione antincendio.

 

Gli attuali certificati e attestati di formazione emessi a norma del regolamento (CE) n. 842/2006 restano validi, conformemente alle condizioni alle quali sono stati originariamente rilasciati.

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